Novità introdotta dall’art.55 della Legge stabilità 2016
Al momento del rogito chi possiede altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa ha accesso ugualmente alle agevolazioni purchè lo venda entro un anno dalla data dell’atto.
Unica eccezione è quando un comproprietario acquista un’ulteriore quota di proprietà dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa. L’agevolazione spetta se il possesso dell’immobile è pervenuto a titolo gratuito (come avviene in caso di eredità o donazione). L’agevolazione non spetta invece in caso di comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, etc. di abitazione acquistata con i benefici prima casa.