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Decadenza Benefici Accertamenti

  • di Fabrizio Conti
  • 9 anni fa
  • 1

I benefici possono decadere in caso di 
– false dichiarazioni;
– mancato trasferimento della residenza -entro 18 mesi dall’acquisto- nel Comune ove e’ posta l’abitazione acquistata (esclusi i casi in cui tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore sopraggiunta successivamente alla stipula del contratto, vedi Risoluzione n.140/E dell’Agenzia delle Entrate);
– vendita o donazione dell’abitazione prima che siano trascorsi 5 anni dall’ acquisto e senza che entro un anno sia stata riacquistata un’abitazione principale usufruendo nuovamente delle agevolazioni
N.b.: la risoluzione dell’agenzia delle entrate n.31/E del 16/2/2006 ha specificato che nel caso in cui entro cinque anni vengano cedute porzioni non significative della casa (come per esempio una pertinenza), le agevolazioni sulla parte rimasta di proprieta’ non decadono. La decadenza, quindi, riguarda solo la porzione ceduta.

La decadenza dei benefici comporta l’applicazione delle imposte nella misura ordinaria, quindi gli uffici competenti potranno richiedere la differenza tra le imposte dovute (intere) e quelle pagate (ridotte), piu’ una sanzione pari al 30% delle stesse oltre agli interessi di mora.
Se si e’ usufruito di un credito di imposta (in caso di riacquisto di una prima casa entro un anno dalla vendita della precedente), la decadenza dei benefici comportera’, ovviamente, il recupero di tali cifre da parte dell’agenzia delle entrate.

L’agenzia delle entrate potra’ fare accertamenti e verifiche entro tre anni dalla:
– registrazione dell’atto di compravendita nel caso di accertamento della veridicita’ delle dichiarazioni fatte in tale sede (possesso dei requisiti necessari per godere dei benefici);
– decorrenza dei 18 mesi dall’acquisto in caso di accertamento della veridicita’ della dichiarazione di trasferire -entro detto termine- la residenza nel comune ove si trova l’immobile (in questo caso il termine diventa, quindi, di quattro anni e mezzo);
– decorrenza dell’anno successivo alla vendita della casa nel caso di accertamento del rispetto del divieto di rivendita prima dei cinque anni. In questo caso, quindi, il termine diventa di quattro anni, poiche’ va considerato anche l’anno di tempo entro il quale e’ possibile mantenere i benefici riacquistando una prima casa (punto confermato dalla Cassazione con sentenza 28880/08);
– data dell’evento che potrebbe rendere mendaci le dichiarazioni fatte all’atto della registrazione dell’atto. Per esempio, se si gode delle agevolazioni per un immobile in corso di costruzione -ovviamente promettendo di non rendere l’abitazione “di lusso”-, il termine per l’accertamento di tale dichiarazione parte dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.
(tutto cio’ ai sensi dell’art.76 del testo unico dell’imposta di registro, il d.p.r.131/86, nonche’ secondo quanto argomentato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 38 del 12/8/2005).

ATTENZIONE! Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata (ovvero relativa ad un atto correttamente notificato, non pagato ne’ contestato nei termini oppure contestato senza successo), si prescrive in dieci anni. (ai sensi dell’art.78 del testo unico imposta di registro, in tal senso interpretato dalla sentenza di Cassazione n.1196/2000).

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